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Tassa sui veicoli storici:
Illegittime le esenzioni regionali


Recentemente sono stati chiesti chiarimenti al MEF in ordine alle disposizioni, introdotte dalla legge di stabilità 2015, in materia di tasse automobilistiche che, come noto, hanno disposto, a decorrere dal 01.01.2015, l’abrogazione dell’esenzione dal pagamento della tassa automobilistica per i soli veicoli di oltre vent’anni considerati di particolare interesse storico e collezionistico.

In particolare, ai contribuenti premeva conoscere gli effetti che detta abrogazione avrebbe determinato posto che, alcune leggi regionali, in ossequio alle previgenti disposizioni statali, di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 63 della legge n. 342 del 2000, abrogati dalla legge di stabilità per il 2015, avevano già disposto:

  • L’esenzione dal pagamento della tassa automobilistica per autoveicoli e motoveicoli di particolare interesse storico e collezionistico;
  • L’assoggettamento di tali veicoli alla tassa di circolazione forfettaria.

Sul punto, il Min. Economia e Finanze (risoluzione ministeriale n. 4/DF del 1.4.2015) ha precisato che le disposizioni delle leggi regionali che prevedono ancora l’esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche per le auto storiche sono incompatibili con la disciplina statale e devono, pertanto, ritenersi abrogate. A sostegno della propria posizione, il MEF cita, tra le altre, le sentenze della Corte Costituzionale n. 296/2003, 455/2005 e 451/2007 nelle quali viene affermato che la tassa automobilistica non può ritenersi “tributo proprio della regione”, ma deve essere annoverata tra i “tributi propri derivati”, istituiti cioè da leggi statali, il cui gettito è attribuito alle Regioni.

In buona sostanza, quindi, per il Dipartimento delle Finanze non è possibile sostenere che le Regioni possano intervenire nella disciplina delle tasse automobilistiche reintroducendo un’esenzione che non è più prevista dalla legislazione.