Certificazioni

In questa sezione sono riportate le tipologie di certificazioni che l’AMAS rilascia ai propri soci

 

Certificato d’identità

Documento di riconoscimento dell’autoveicolo, indicante la sua datazione e classificazione secondo il Regolamento Tecnico FIVA. Consente la partecipazione alle manifestazioni iscritte nel calendario nazionale ASI e il rilascio della Carta d’Identità FIVA, nonché il particolare trattamento assicurativo. Viene rilasciato a tutti gli autoveicoli costruiti da oltre venti anni.

Il Certificato d’Identità consiste in un documento contenente la fotografia, i dati identificativi dell’autoveicolo, la classificazione, la descrizione delle eventuali difformità riscontrate e, se necessario, la storia dell’autoveicolo. Concederà altresì in uso una Targa (Targa Oro) corrispondente al documento.

È importante segnalare che dal 1.1.2021 il C.I. viene rilasciato solo a chi è già in possesso del CRS (info più in basso) considerato che è quest’ultimo che qualifica un veicolo come storico. Se il veicolo non ha ancora il CRS, il proprietario dovrà fare richiesta per il rilascio contestuale di entrambi i certificati (CRS + C.I.).

Carta d’identità FIVA

Documento di riconoscimento dell’autoveicolo indicante la sua datazione e classificazione, emesso ai sensi dell’art. 4 del Regolamento FIVA. Consente la partecipazione alle manifestazioni iscritte nel calendario internazionale FIVA e il particolare trattamento assicurativo. Non consente la partecipazione alle manifestazioni iscritte nel calendario nazionale ASI e non può essere rilasciato agli autoveicoli immatricolati nei paesi esteri. Viene rilasciato a tutti gli autoveicoli costruiti da oltre venticinque anni.

Certificato di Rilevanza Storica e Collezionistica

Il certificato di rilevanza storica e collezionistica (CRS) consente di riqualificare come storico un veicolo che abbia superato i venti anni di età, serve inoltre per rendere più snella la procedura di verifica nella revisione periodica del mezzo o per la reimmatricolazione di un veicolo radiato. Il documento attesta i dati generali ed identificativi del veicolo, la data di costruzione, nonché i suoi dati tecnici.

Il rilascio è conseguente ad una seduta di verifica del mezzo da parte del commissario tecnico del club.

Il veicolo deve avere carrozzeria e/o telaistica conforme all’originale, quindi lamierati sani e privi di ammaccature, verniciatura decorosa e priva di tracce evidenti di graffi e ossidazione. II motore deve essere del tipo montato in origine dal costruttore o compatibile. Gli interni e la selleria devono essere decorosi.

Chi fosse interessato deve:

– Informarsi presso la sede dell’AMAS per conoscere le date delle sedute di verifica che verranno effettuate durante l’anno

– Mettersi in regola con il pagamento della quota AMAS-ASI dell’anno in cui si richiede l’attestato.

C’è inoltre da compilare un modulo di richiesta per gli autoveicoli (di colore giallo) o per i motocicli (di colore azzurro) nel quale vanno indicate le generalità del socio, le caratteristiche tecniche del veicolo e le foto seguenti:

  • ¾ anteriore destro
  • ¾ posteriore sinistro
  • Punzonatura del numero di telaio
  • Targhetta riassuntiva (qualora presente)
  • Vano motore
  • Selleria anteriore

Le pratiche vengono inviate online, quindi le foto vengono prodotte in formato elettronico.

Per quanto riguarda la punzonatura del numero di telaio dovranno essere ben leggibili i relativi codici alfanumerici (lettere e numeri), per le foto degli esterni non dovranno essere presenti altri veicoli o persone sullo sfondo, che deve essere preferibilmente neutro.

Prima di effettuare le foto della selleria anteriore (non importa che sia visibile il cruscotto, ma solo il volante di profilo) dovranno essere tolte eventuali foderine copri sedili od oggetti che alterino e mascherino l’effettivo stato degli interni: dovranno essere ben visibili le sedute e gli schienali di entrambi i sedili, nel senso della larghezza della foto e non dell’altezza. Se la guida è a sinistra (come di solito) la foto andrà scattata dal lato destro del veicolo e viceversa.

La carrozzeria dovrà essere priva di adesivi che non siano quelli previsti in origine dal costruttore e i colori non dovranno discostarsi in modo evidente da quelli previsti in origine.
La carrozzeria, gli interni e gli organi meccanici andranno ritratti ben puliti, le ruote anteriori dovranno apparire diritte, non sterzate, e targhe e fiancate ben leggibili. Nel caso di vetture con motore posteriore a due volumi (ad esempio Fiat 500/126/600, Volkswagen Maggiolino, ecc..), il motore andrà ritratto in posizione centrale (dritto da dietro).

Alla seduta di verifica si deve presentare il proprietario, ovvero l’intestatario del veicolo, come da domanda.

Il proprietario deve essere in possesso di un documento valido di riconoscimento e della fotocopia del libretto di circolazione del veicolo in tutte le sue pagine e del CDP o del foglio complementare.

Si segnala anche che, dalla data del 1.1.2021, l’ASI non rilascierà più “l’Attestato di Storicità” perchè da tempo sostituito dal  Certificato di Rilevanza Storica e collezionistica (CRS).

Ulteriori informazioni sui requisiti per richiedere i certificati ASI

I requisiti per poter richiedere un certificato ASI sono il compimento del ventesimo anno dalla data di costruzione, mentre per ciò che attiene l’aspetto fiscale, cioè la possibilità di una tassa ridotta di circolazione e non di proprietà, da pagare solo in caso di utilizzo su strada, il veicolo deve aver compiuto trenta anni dalla data di costruzione.

In mancanza di documentazione certa ed esaustiva, usualmente si considera l’anno di prima immatricolazione. Se però si è in possesso di dati inequivocabili che provino che la data di costruzione è antecedente a quella di prima immatricolazione, si deve fare riferimento a questa data (anche per la possibilità di richiedere un certificato).

Per esempio, se un veicolo è stato certamente costruito nel 1984 (vanno fornite prove certe ed incontestabili), magari rimasto invenduto per tre anni ed immatricolato per la prima volta solo nel 1987, ai fini fiscali la data da prendere in considerazione come inizio per l’agevolazione fiscale non è il 2017 ma il 2014.