Articolo sul Certificato di rilevanza storica

 

(Riportiamo uno stralcio dell’articolo apparso nel numero di dicembre de La Manovella. Esso chiarisce un aspetto del DM entrato in vigore il 19 marzo 2009 riguardante il C.R.S. La sua lettura ha portato un pò di agitazione nei soci più attenti. L’ASI sicuramente detterà delle direttive precise. Siamo in attesa)

“Dopo tanto parlare e scrivere è forse giunto il momento di fare il punto della situazione in seguito all’emanazione del Decreto Ministeriale del 19 marzo 2010. L’aspetto più innovativo di tale Decreto è rappresentato dalla circostanza che i veicoli per esse­re qualificati d’interesse storico e collezionistico devono ottenere il Certificato di Rilevanza Storica, previsto dal Legislatore con il De­creto in oggetto, e che tutti i veicoli cancellati dai pubblici Registri possono essere reimmessi in cir­colazione, non soltanto quelli can­cellati d’ufficio……

Il Certificato di Rilevanza Storica sostituisce il Certificato Sostitutivo delle Caratteristiche tecniche, ma ha una portata più ampia. Infatti ……costituisce il presup­posto per qualificare un veicolo d’interesse storico e collezionistico a partire dal 20 marzo 2010.

Mentre in passato un veicolo ve­niva ritenuto d’interesse storico se

iscritto nei registri ASI, FMI, Alfa Romeo, FIAT, Lancia Storici, con il nuovo Decreto è previsto che solo se allo stesso viene rilasciato il C.R.S. esso è tale agli effetti della circolazione (Art. 3 c. i D.M.).

……Per lo Stato solo il rilascio di un CRS e l’iscrizione del veicolo su uno dei Registri nominati costituisce con­dicio sine qua non per il riconosci­mento della storicità di un veicolo. Poiché la normativa in oggetto promanata dal Ministero dei Tra­sporti, ai fini della circolazione, che l’unico certificato valido è il C.R.S. e non l’Attestato di Storici­tà o il C.D.I.

Nell’ambito fiscale (tasse auto­mobilistiche) invece nulla è mu­tato e rimane in vigore l’art. 63 L. 342//2000 dove si stabilisce che solo ASI e FMI (per le moto) pos­sono qualifIcare un veicolo di oltre 20 anni di particolare rilevanza storica e collezionistica indivi­duando lo stesso con loro determi­nazione.

Ai fini assicurativi sono da ritener­si sempre validi il CDI e il CRS, e se ritenuto idoneo dalle Compa­gnie Assicuratrici, mediante pre­cisa indicazione in polizza, anche l’Attestato di Storicità.

Quanto al C.D,I., esso rimane in vigore con valenza interna. E’ cer­tamente il più qualificante che con­sente di ottenere la targa di ottone, e tutti gli altri certificati che invece hanno una loro validità specifica nei settori di competenza (circola­zione o fiscali) ma non altri…..”