Articolo sul Certificato di rilevanza storica
(Riportiamo uno stralcio dell’articolo apparso nel numero di dicembre de La Manovella. Esso chiarisce un aspetto del DM entrato in vigore il 19 marzo 2009 riguardante il C.R.S. La sua lettura ha portato un pò di agitazione nei soci più attenti. L’ASI sicuramente detterà delle direttive precise. Siamo in attesa)
“Dopo tanto parlare e scrivere è forse giunto il momento di fare il punto della situazione in seguito all’emanazione del Decreto Ministeriale del 19 marzo 2010. L’aspetto più innovativo di tale Decreto è rappresentato dalla circostanza che i veicoli per essere qualificati d’interesse storico e collezionistico devono ottenere il Certificato di Rilevanza Storica, previsto dal Legislatore con il Decreto in oggetto, e che tutti i veicoli cancellati dai pubblici Registri possono essere reimmessi in circolazione, non soltanto quelli cancellati d’ufficio……
Il Certificato di Rilevanza Storica sostituisce il Certificato Sostitutivo delle Caratteristiche tecniche, ma ha una portata più ampia. Infatti ……costituisce il presupposto per qualificare un veicolo d’interesse storico e collezionistico a partire dal 20 marzo 2010.
Mentre in passato un veicolo veniva ritenuto d’interesse storico se
iscritto nei registri ASI, FMI, Alfa Romeo, FIAT, Lancia Storici, con il nuovo Decreto è previsto che solo se allo stesso viene rilasciato il C.R.S. esso è tale agli effetti della circolazione (Art. 3 c. i D.M.).
……Per lo Stato solo il rilascio di un CRS e l’iscrizione del veicolo su uno dei Registri nominati costituisce condicio sine qua non per il riconoscimento della storicità di un veicolo. Poiché la normativa in oggetto promanata dal Ministero dei Trasporti, ai fini della circolazione, che l’unico certificato valido è il C.R.S. e non l’Attestato di Storicità o il C.D.I.
Nell’ambito fiscale (tasse automobilistiche) invece nulla è mutato e rimane in vigore l’art. 63 L. 342//2000 dove si stabilisce che solo ASI e FMI (per le moto) possono qualifIcare un veicolo di oltre 20 anni di particolare rilevanza storica e collezionistica individuando lo stesso con loro determinazione.
Ai fini assicurativi sono da ritenersi sempre validi il CDI e il CRS, e se ritenuto idoneo dalle Compagnie Assicuratrici, mediante precisa indicazione in polizza, anche l’Attestato di Storicità.
Quanto al C.D,I., esso rimane in vigore con valenza interna. E’ certamente il più qualificante che consente di ottenere la targa di ottone, e tutti gli altri certificati che invece hanno una loro validità specifica nei settori di competenza (circolazione o fiscali) ma non altri…..”