Legge sui Veicoli Storici e di Interesse Collezionistico
In data 19 marzo 2010 è stato pubblicato nella gazzetta ufficiale n.65 (supplemento ordinario n. 55) il Decreto 17 Dicembre 2009 del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti: Disciplina e procedure per l’iscrizione dei veicoli di interesse storico e collezionistico nei registri, nonchè per la loro riammissione in circolazione e la revisione periodica. Il decreto è entrato in vigore dal 20 Marzo 2010. Il provvedimento disciplina i requisiti dei veicoli di interesse storico sotto il profilo dell’adeguato modo di conservazione e quello di verifica delle prescrizioni di sicurezza richieste.
Le disposizioni:
- Iscrizione dei veicoli in uno dei registri riconosciuti (ASI, Storico Lancia, Italiano FIAT, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI).
L’iscrizione ad uno dei registri è presupposto indispensabile per acquisire la qualifica di mezzo di interesse storico e collezionistico. La richiesta di iscrizione può avvenire solo per i veicoli la cui data di costruzione risalga almeno a 20 anni prima. Solo questi Registri sono abilitati a rilasciare il Certificato di rilevanza storica e collezionistica.
2. Riammissione alla circolazione (veicoli in precedenza cessati dalla circolazione o di origine sconosciuta).
La certificazione in strada di un veicolo certificato è subordinata alla verifica dei requisiti mediante visita e prova. Le verifiche, da eseguirsi sempre dopo il rilascio del certificato storico e le competenze degli accertamenti sono riportate nell’ellegato II del decreto. Le procedure per l’ammissione alla circolazione dei veicoli variano essenzialmente se:
- i veicoli sono muniti di regolari documenti di circolazione enon sono mai stati dismessi,
- i veicoli non sono muniti di regolari documenti di circolazione e/o dismessi: veicoli radiati dl PRA (per diverse motivazioni: radiazione d’ufficio, ritiro dalla circolazione, demolizione); i veicoli di origine sconosciuta; i veicoli mai immatricolati; i veicoli provenienti dall’estero.
Fra queste molteplici fattispecie un altro parametro spesso discriminante è la data di costruzione del veicolo se antecedente al 1° gennaio 1960. Il competente Ufficio del Dipartimento per i trasporti provvede alla reimmatricolazione dei veicoli che hanno superato con esito positivo l’accertamento tecnico e rilascia la carta di circolazione.
3. Revisione periodica dei veicoli di interesse storico:
sono sottoposti a revione periodica con cadenza biennale, secondo il consueto calendario, con controlli tecnici come specificato nell’allegato III del decreto. Le revisioni dei veicoli certificati, costruiti prima del 1° gennaio 1960, son effettuate esclusivamente dagli Uffici della Motorizzazione Civile (UMC).
Nota Importante:
per eseguire le revisioni è indispensabile che nella banca dati della Motorizzazione risulti l’abbinamento targa-numero telaio, cosa che esiste solo per i veicoli di recente immatricolazione. Per gli altri (con vecchi libretti) occorre fare prima l’abbinamento o direttamente alla Motorizzazione o tramite ACI.