Archivio Categorie: È Importante Sapere

Procedure per Seduta di certificazione (CRS – CI)

Il socio richiedente deve prenotare la sua partecipazione alla seduta presso la segreteria dell’AMAS almeno 15 giorni prima del giorno indicato.

All’atto della domanda, quindi entro tale data, deve portare tutte le pagine del libretto di circolazione, del CDP o del foglio complementare, oltre al suo documento personale, firmare il frontespizio di domanda e la dichiarazione di assunzione di responsabilità all’interno del libretto di richiesta CRS.

 

Se il veicolo è radiato occorre anche l’estratto cronologico ottenibile al PRA. Devono allora essere firmate tutte le pagine del libretto. Possibilmente iscriversi al club se è sicuro che le condizioni del mezzo siano sufficientemente decorose.

Informazioni sui requisiti per i certificati ASI

 
I requisiti per poter richiedere un certificato ASI sono il compimento del ventesimo anno dalla data di costruzione, mentre per ciò che attiene l’aspetto fiscale, cioè la possibilità di una tassa ridotta di circolazione e non di proprietà, da pagare solo in caso di utilizzo su strada, il veicolo deve aver compiuto trenta anni dalla data di costruzione.
 
In mancanza di documentazione certa ed esaustiva, usualmente si considera l’anno di prima immatricolazione. Se però si è in possesso di dati inequivocabili che provino che la data di costruzione è antecedente a quella di prima immatricolazione, si deve fare riferimento a questa data (anche per la possibilità di richiedere un certificato).
 
Per esempio, se un veicolo è stato certamente costruito nel 1984 (vanno fornite prove certe ed incontestabili), magari rimasto invenduto per tre anni ed immatricolato per la prima volta solo nel 1987, ai fini fiscali la data da prendere in considerazione come inizio per l’agevolazione fiscale non è il 2017 ma il 2014.
 

Tassa sui veicoli storici:
Illegittime le esenzioni regionali


Recentemente sono stati chiesti chiarimenti al MEF in ordine alle disposizioni, introdotte dalla legge di stabilità 2015, in materia di tasse automobilistiche che, come noto, hanno disposto, a decorrere dal 01.01.2015, l’abrogazione dell’esenzione dal pagamento della tassa automobilistica per i soli veicoli di oltre vent’anni considerati di particolare interesse storico e collezionistico.

In particolare, ai contribuenti premeva conoscere gli effetti che detta abrogazione avrebbe determinato posto che, alcune leggi regionali, in ossequio alle previgenti disposizioni statali, di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 63 della legge n. 342 del 2000, abrogati dalla legge di stabilità per il 2015, avevano già disposto:

  • L’esenzione dal pagamento della tassa automobilistica per autoveicoli e motoveicoli di particolare interesse storico e collezionistico;
  • L’assoggettamento di tali veicoli alla tassa di circolazione forfettaria.

Sul punto, il Min. Economia e Finanze (risoluzione ministeriale n. 4/DF del 1.4.2015) ha precisato che le disposizioni delle leggi regionali che prevedono ancora l’esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche per le auto storiche sono incompatibili con la disciplina statale e devono, pertanto, ritenersi abrogate. A sostegno della propria posizione, il MEF cita, tra le altre, le sentenze della Corte Costituzionale n. 296/2003, 455/2005 e 451/2007 nelle quali viene affermato che la tassa automobilistica non può ritenersi “tributo proprio della regione”, ma deve essere annoverata tra i “tributi propri derivati”, istituiti cioè da leggi statali, il cui gettito è attribuito alle Regioni.

In buona sostanza, quindi, per il Dipartimento delle Finanze non è possibile sostenere che le Regioni possano intervenire nella disciplina delle tasse automobilistiche reintroducendo un’esenzione che non è più prevista dalla legislazione.

Certificati ASI: a cosa servono

Certificato di Rilevanza Storica (CRS)

 

Certificato che qualifica il veicolo come storico. Senza il CRS ogni veicolo cui non sia stato rilasciato prima del 19 marzo 2010 alcun certificato non  può essere ritenuto storico. Il CRS sostituisce il precedente Certificato delle caratteristiche tecniche. Viene richiesto ai sensi del D.M. del 17/12/2009 per reimmatricolare i veicoli storici. Permette di usufruire delle agevolazioniriservate ai veicoli storici (revisioni biennali presso le Motorizzazioni con sistemi senza rulli), attesta la storicità nei confronti delle compagnie assicurative.

Certificato di Identità (c.d. Omologazione)

Documento di riconoscimento riguardante i veicoli costruiti da oltre venti anni, contenente la fotografia, la datazione, gli estremi identificativi, la descrizione dello stato di conservazione o dell’avvenuto restauro, la classificazione nonchè l’annotazione di eventuali difformità dallo stato d’origine riscontrate, secondo le norme del Codice tecnico Internazionale FIVA vigente e, se necessario, la sintesi della storia del veicolo. Viene concesso insieme ad una targa metallica corrispondente al documento. Contestualmente al C.I. potranno essere rilasciati il CRS, il Certificato d’Identità FIVA, l’Attesto di Datazione Storica. Consente la partecipazione alle manifestazioni iscritte nel calendario nazionale ASI ed il particolare trattamento assicurativo.

Carta D’Identità FIVA

Documento di riconoscimento riguardante i veicoli costruiti da oltre trenta anni, contenente la fotografia, la datazione, gli estremi identificativi, la descrizione dello stato di conservazione o dell’avvenuto restauro, la classificazione nonchè l’annotazione di eventuali difformità dallo stato d’origine riscontrate, secondo le norme del Codice tecnico Internazionale FIVA vigente e, se necessario, la sintesi della storia del veicolo. Viene concesso  ai sensi dell’art. 3 e 6 del Codice Tecnico Internazionale vigente. Consente di partecipare alle manifestazioni iscritte  nel calendario internazionale FIVA ed il particolare trattamento assicurativo. Non consente la partecipazione alle manifestazioni ASI. Non può essere rilasciato ai veicoli immatricolai nei paesi esteri. E’ valido 10 anni e deve essere rinnovato al momento dell’eventuale cambio di proprietà del veicolo. Può essere rilasciato a persona residente  in Italia in possesso di un veicolo senza targa oppure a persona non residente in Italia in possesso di veicolo immatricolato in Italia.

Articolo sul Certificato di rilevanza storica

 

(Riportiamo uno stralcio dell’articolo apparso nel numero di dicembre de La Manovella. Esso chiarisce un aspetto del DM entrato in vigore il 19 marzo 2009 riguardante il C.R.S. La sua lettura ha portato un pò di agitazione nei soci più attenti. L’ASI sicuramente detterà delle direttive precise. Siamo in attesa)

“Dopo tanto parlare e scrivere è forse giunto il momento di fare il punto della situazione in seguito all’emanazione del Decreto Ministeriale del 19 marzo 2010. L’aspetto più innovativo di tale Decreto è rappresentato dalla circostanza che i veicoli per esse­re qualificati d’interesse storico e collezionistico devono ottenere il Certificato di Rilevanza Storica, previsto dal Legislatore con il De­creto in oggetto, e che tutti i veicoli cancellati dai pubblici Registri possono essere reimmessi in cir­colazione, non soltanto quelli can­cellati d’ufficio……

Il Certificato di Rilevanza Storica sostituisce il Certificato Sostitutivo delle Caratteristiche tecniche, ma ha una portata più ampia. Infatti ……costituisce il presup­posto per qualificare un veicolo d’interesse storico e collezionistico a partire dal 20 marzo 2010.

Mentre in passato un veicolo ve­niva ritenuto d’interesse storico se

iscritto nei registri ASI, FMI, Alfa Romeo, FIAT, Lancia Storici, con il nuovo Decreto è previsto che solo se allo stesso viene rilasciato il C.R.S. esso è tale agli effetti della circolazione (Art. 3 c. i D.M.).

……Per lo Stato solo il rilascio di un CRS e l’iscrizione del veicolo su uno dei Registri nominati costituisce con­dicio sine qua non per il riconosci­mento della storicità di un veicolo. Poiché la normativa in oggetto promanata dal Ministero dei Tra­sporti, ai fini della circolazione, che l’unico certificato valido è il C.R.S. e non l’Attestato di Storici­tà o il C.D.I.

Nell’ambito fiscale (tasse auto­mobilistiche) invece nulla è mu­tato e rimane in vigore l’art. 63 L. 342//2000 dove si stabilisce che solo ASI e FMI (per le moto) pos­sono qualifIcare un veicolo di oltre 20 anni di particolare rilevanza storica e collezionistica indivi­duando lo stesso con loro determi­nazione.

Ai fini assicurativi sono da ritener­si sempre validi il CDI e il CRS, e se ritenuto idoneo dalle Compa­gnie Assicuratrici, mediante pre­cisa indicazione in polizza, anche l’Attestato di Storicità.

Quanto al C.D,I., esso rimane in vigore con valenza interna. E’ cer­tamente il più qualificante che con­sente di ottenere la targa di ottone, e tutti gli altri certificati che invece hanno una loro validità specifica nei settori di competenza (circola­zione o fiscali) ma non altri…..”

 

Stipula Polizze

Segnaliamo che alcune Assicurazioni che stipulano polizze specifiche per veicoli storici sottintendono il rinnovo annuale della Tessera del Club, anche se non richiedono formalmente la prova dell’avvenuta iscrizione all’AMAS per l’anno in corso, ( ad esempio l’invio di fax o mail della copia Tessera valida fino al 31 dicembre).

In caso di sinistro è possibile che, qualora venga accertato il mancato rinnovo dell’iscrizione, alla liquidazione del danno provocato segua un’azione di rivalsa sull’assicurato inadempiente.

Suggeriamo quindi di verificare accuratamente quali siano i termini contrattuali Assicurativi per evitare di trovarsi in incresciose e imbarazzanti situazioni.

1 2 3 4